Nicola Dario II

PROVINCIA DI COSENZA
Circondario di Castrovillari – Comune di Papasidero.
Statuto organico dell’Asilo Infantile “Nicola Dario”

CAPO 1° ORIGINE E SCOPO DELL’ASILO E I MEZZI DEI QUALI ESSO DISPONE.

ART. 1) L’Asilo Infantile di Papasidero è sorto ed ha incominciato a funzionare nel 1902 ad iniziativa del Sig. Nicola Dario. L’Istituto è dotato di una rendita di L. 700 annue, ora presentata da titoli di R.P. costituitagli dal fondatore medesimo con testamento pubblico del 16 Gennaio 1911 per Notaro Guaglianone Lucio, da Napoli. Esso è stato eretto in Ente Morale R. Decreto Luogotenenziale 18 aprile 1918 sotto la denominazione: Asilo Infantile “Nicola Dario”.

ART. 2) L’Asilo ha per iscopo di raccogliere e custodire gratuitamente, nei giorni feriali, i bambini poveri di ambo i sessi, dell’età dai tre ai sei anni, appartenenti al Comune, e di provvedere alla loro educazione fisica, morale ed intellettuale, nei limiti consentiti dalla loro tenera età. Rimanendo posti disponibili, dopo l’ammissione dei poveri, possono essere ammessi anche bambini non poveri, verso il pagamento di una retta da stabilirsi dai consiglieri di Amministrazione.

ART. 3)  I bambini ammessi all’asilo non possono rimanervi oltre il principio dell’anno scolastico, nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni di  età a ricevere l’istruzione elementare.

ART. 4) Non sono accolti i bambini non vaccinati, o che non abbiano sofferto il vaiolo, e quelli affetta da malattie contagiose o ripugnanti.

ART. 5) Ai bambini dell’Asilo è somministrata la refezione quotidiana, salvo i casi che i mezzi dell’Istituto non lo consentano .

ART 6) Nel caso di deficienza di pasti, sono preferiti i bambini che non abbian persone, le quali possano convenientemente  vigilarli, perché impedite dalle loro occupazioni o da altra causa, salvo l’applicazione delle disposizioni dell’art. 30 della legge 18 luglio 1917, numero 1143. Per gli altri si tien conto dell’orine di precedenza delle domande.

ART. 7) L’Asilo provvede ai suoi scopi a) con le entrate del patrimonio costituitogli dal fondatore come  dal su riportato art. 1;  b) con le contribuzioni pagate per i bambini non poveri; c) con la sovvenzione annua di L. 200, deliberata dal Comune con atto del 7 -30 Novembre 1915 approvato dalla G.P.A. il 14 gennaio 1916; d) con la sovvenzione annua di L. 300deliberata dalla Congregazione di Carità con atto del 10 ottobre 1915, approvato dalla Commissione Provinciale di Beneficenza addì 20 gennaio  1916; e) con la sovvenzione annua di L. 100, deliberata dalla Cassa di Prestanza Agraria con atto del 10 ottobre 1915, approvato col n. 661, dalla Commissione Provinciale di Beneficenza il 20 gennaio 1916; f) e con ogni altro provento non destinato ad aumentarne il patrimonio.

ART. 8) Nell’Asilo è vietata ogni diversità di trattamento fra bambini ai quali è somministrata una sopraveste uniforme, a meno che i mezzi dell’Istituto non lo consentono.

 CAPO 2° – DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART 9) L’Asilo è retto da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri, compreso il Presidente. I consiglieri sono nominati dal Consiglio Comunale. Il Presidente  è scelto dal Consiglio Amministrativo, nel proprio seno. Egli dura in carica un quadriennio ed i consiglieri si rinnovano ogni quattro anni. Tanto il Presidente quanto i consiglieri non possono esser rieletti  senza interruzione , più di una sola volta.

ART. 10) In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro più anziano; in caso di contemporanea elezione, quello che ebbe maggior numero di voti, ed a parità di voti il più anziano di età.

ART 11) I membri del Consiglio di Amministrazione, che senza giustificato motivo, non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dal Consiglio stesso, ed il Prefetto la può promuovere.

CAPO 3° ADUNANZE ED ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART.12)Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nei mesi di maggio e settembre. Le altre, ogniqualvolta le richiede un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due componenti il Consiglio stesso; sia per invito dell’Autorità governativa.

ART.13) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l’intervento della metà , più uno di coloro che la compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti, quando si tratti di questioni concernenti persone. Per la validità delle adunanze non  è computato chi, avendo interesse, giusto l’art. 15 della legge 17 luglio 1890, n° 6972, non può prendere parte alla deliberazione.

ART 14) I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuni degli intervenuti si allontani, o ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

ART.15) Il Consiglio di Amministrazione provvede all’amministrazione dell’Opera Pia ed al suo regolare funzionamento; forma i progetti dei regolamenti di amministrazione e di servizio interno; esamina in ogni mese di maggio il conto consuntivo, ed in settembre il bilancio preventivo pel futuro esercizio; e  pel personale; promuove quando occorra, la modificazione dello Statuto e dei regolamenti; nomina, sospende e licenzia gli impiegati e salariati, e delibera le convenzioni da fare coi medesimi, delibera in genere tutti gli affari che interessano l’Istituto.

CAPO 4° ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE.

ART.16) Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione: di rappresentare l’Amministrazione e curare l’esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio; di sospendere per gravi ed urgenti motivi gli impiegati e salariati; e prendere, in caso d’urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferire al Consiglio di Amministrazione, in adunanza da convocarsi entro breve termine.

CAPO 5° NORME GENERALI DI AMMISSIONE.

ART. 17) Il servizio di esazione e di cassa, fatto, di regola, dall’esattore comunale. Nel caso che  l’Istituto venga autorizzato ad avere un esattore proprio, non gli si può conferire  un compenso superiore  a quello che sarebbe spettato all’esattore comunale.

ART.18) I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere, se non sono muniti delle firme del Presidente, e di quelle del membro del Consiglio di Amministrazione che sopraintende al servizio, cui si riferisce il mandato, ed , in difetto, del membro anziano.

CAPO 6° DISPOSIZIONI SPECIALI ED AVVERTENZE.

ART. 19) Il Consiglio di Amministrazione provvede alla vigilanza  igienico-sanitaria ed a quella sull’andamento disciplinare,  mediante la nomina  di medici e di ispettrici. Il numero, la durata in ufficio, e le attribuzioni degli uni e delle altre sono stabilite dal regolamento interno. La vigilanza sull’andamento dell’Istituto spetta all’autorità scolastica, e si esercita normalmente, dalle RR. Ispettrici e RR. Ispettori scolastici.

ART.20)  E’ in facoltà di ogni componente del Consiglio di Amministrazione  di visitare l’Asilo, per assicurarsi che proceda regolarmente.

ART21) I modi di nomina, la pianta organica, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati, nel regolamento organico. Per tutto quanto riguarda i titoli di idoneità, del personale dirigente ed insegnante ed il metodo di insegnamento, sono osservate le disposizioni della legge e dei regolamenti scolastici a ciò relativi, nonché le istruzioni e i programmi approvati con R. Decreto 4 gennaio 1914, n° 27.

ART 22) Sono pure materie di disposizioni regolamentari: i termini per presentare le domande di ammissione dei bambini, i certificati da allegare alle medesime e  la competenza per provvedere in proposito; la disciplina interna; la data dell’apertura e della chiusura dell’Asilo, gli orari; le norme l’amministrazione della refezione delle sopravvesti; l’igiene e la pulizia e quant’altro sia opportuno per il regolare andamento dell’Asilo e non formi oggetto di disposizione statutaria.

CAPO 7° DISPOSIZIONE FINALE.

ART 23) Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le norme delle leggi 17 luglio 1890, n° 6972 e 18 luglio 1904 n° 390 e dei relativi regolamenti.

Papasidero lì 7 ottobre 1917

I membri della Congregazione di Carità:

F.TI: Vacchiano Giovanni; Antonio Napolitano; Vacchiano  Francesco; Gaetano Paolino.
Il Presidente F.to Dr Lo Passo
Il Segretario Assunto f.to: Gaetano Paolino.

Il presente statuto è stato pubblicato all’albo pretorio di questo comune nel giorno di domenica 14 ottobre 1917, senza essere stati prodotti reclami od opposizioni al riguardo.

Papasidero lì 15 ottobre 1917
Il Segretario f.to Alfiero Grisolia

MINISTERO DELL’INTERNO:
Visto, D’ordine di S.A.R. Il Luogotenente Generale di S.M. con la modifica disposta  dal Decreto Luogotenenziale di approvazione in data 18 aprile 1918.

Il Ministro f.to ORLANDO.

Per copia conforme all’originale, si trasmette  alla Prefettura di Cosenza, in doppio esemplare, in ottemperanza  a quanto richiesto con la nota n° 39 037 Div. 2/3 del 31-10-1952

Papasidero lì 7 – 11 – 1952 .

Share